Prescrizioni antincendio 2025

Ordinanza sindacale n. 2/2025 - Prescrizioni antincendio 2025

Data:

21 mag 2025

Tempo di lettura:

5 min

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Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si ripropone in tutta la sua gravità il pericolo d’incendio e il proliferare di parassiti (zecche) e alati (mosche e zanzare) che possono arrecare danni alla salute pubblica;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l’igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, attuando le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, un’integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un’attività di mantenimento di dette aree;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n°17/53 del 04.05.2023 avente ad oggetto: “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

EVIDENZIATO che per la campagna antincendio 2025, l'emissione del Bollettino di previsione, ordinariamente prevista dal 1° giugno al 31 ottobre;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n°5/48 del 29.01.2025 avente ad oggetto: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025” ed Allegati, finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi erivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

PRESO ATTO della modifica introdotta all'art. 7 dell’Allegato 8 alla Delibera della Giunta Regionale n°5/48 del 29.01.2025 - Prescrizioni, con la quale si evidenzia che, per la campagna antincendio 2025, l'emissione del Bollettino di previsione sarà anticipato al 1° maggio. Inoltre, considerato l'andamento meteorologico stagionale, il periodo in cui vige lo stato elevato pericolo di incendio boschivo, ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre, potrà essere modificato, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con determinazione del Direttore generale della Protezione Civile;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell’igiene pubblica e della viabilità stradale;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali;

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacee, stabilendo come termine ultimo all’interno del centro abitato il 31 maggio 2025;

VISTO il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 50, 54 e 7 c.1bis;

VISTO l'art. 34 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n°61 del 23/07/1983;

VISTO l’art.29 del D. Lgs 285/1992, Nuovo Codice della Strada;

VISTA la Legge 24.11.1981 n°689;

VISTA la Legge 833/1978;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n°1265;

VISTA la legge Regionale 27 Aprile 2016, n°8 “Legge forestale della Sardegna”;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n°353 “Legge quadro in materia di prevenzione incendi”;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “norme in materia ambientale”

ORDINA

All’interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe, entro il termine perentorio del 31 maggio 2025:

i proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, ubicati nel centro urbano e nelle immediate vicinanze delle abitazioni della periferia, di ripulire tali aree da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi;

i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2 dell’Allegato 8 alla Delibera della Giunta Regionale n°5/48 del 29.01.2025, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio. Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n°267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 di € 500,00 (minimo edittale € 50,00). In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. Inoltre, trascorso inutilmente il termine ultimo per l’esecuzione di quanto previsto con la presente ordinanza, agli inadempienti verrà applicata la sanzione accessoria, mediante diffida formale, inserita nel verbale di contestazione, consistente nell’obbligo di pulire l’area entro e non oltre cinque giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale stesso. In caso contrario i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell’area sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 650 del Codice penale. Saranno poste a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e le spese di notifica. Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia antincendio previste nell’Allegato 8 alla Delibera della Giunta Regionale n°5/48 del 29.01.2025 avente ad oggetto: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”, finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi.

INFORMA

Che, per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente ordinanza, verranno applicati i principi stabiliti dalla L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’autorità competente è il Sindaco, al quale nei tempi e nei modi previsti dalla legge potranno essere inoltrati scritti difensivi.Gli interessati che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso:

 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n°1034;

 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

DEMANDA

Per l’attuazione della presente ordinanza:

 al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla

Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, il controllo e il rispetto della presente ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, perseguendo i trasgressori a norma di legge;

 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio del comune e trasmessa a:

1. alla Prefettura – U.T.G. di Oristano;

2. alla Questura di Oristano;

3. alla ASL Oristano distretto Ales Terralba;

4. alla Provincia di Oristano;

5. al Comando Stazione Carabinieri – Stazione di Ales;

6. al Comando Provinciale VV.FF. di Oristano;

7. al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione di Ales .

N.B. Tutte le disposizioni sopra indicate dovranno essere attuate e rispettate sino alla data del 31 ottobre 2025.

IL SINDACO

Raffaele Salvatore Pilloni

Allegati

A cura di

Il Sindaco

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Giunta Comunale

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Consiglio Comunale

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Luoghi

Muncipio di Curcuris

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Pagina aggiornata il 21/05/2025