Nell'imminenza delle prossime elezioni in oggetto, previste per il giorno 29 settembre 2025, si prega di dare il massimo risalto, anche attraverso i portali istituzionali, di quanto disposto dall'articolo 1, commi 14 e 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3:
“14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (15 settembre) [...] i partiti e i movimenti politici nonché le liste [...] hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet [...] il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale [...] rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. [...] Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. [...]”
“15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale [...] entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale (22 settembre), per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato [...] previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni [..] per cognome e nome del singolo candidato. [...]”
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