I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 rate che scadono come di seguito indicato:
-1^A RATA - acconto: 16 giugno 2026 pari al 50% dell’imposta dovuta
-2^A RATA- saldo a conguaglio: 16 dicembre 2026
o in unica soluzione entro il 16 giugno 2026.
L’imposta è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dal superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario. È dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di proprietà.
RESIDENTI ESTERO: Dal 2021, con la Legge di bilancio 2021, art. 1 comma 48 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia l’IMU è applicata nella misura della metà.
ALIQUOTE DA APPLICARE (Deliberazione C.C. n. 26 del 22/12/2025)
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0,35%
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abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
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0,00%
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fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D10 e altri fabbricati con annotazione ruralità)
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0,76%
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fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso categoria D10)
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0,46%
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altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”)
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0,46%
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Aree fabbricabili
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0,00%
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Terreni agricoli
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Agevolazioni: è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Il versamento deve essere effettuato mediante mod. F24 indicando il codice catastale del Comune “D214”
Il versamento minimo complessivo per cui ciascun soggetto passivo è tenuto al pagamento è pari a € 12,00 di imposta annua
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso" (regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Il software per la compilazione del modello F24 è disponibile nel sito del Comune di Curcuris e all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/.