BANDO PERMANENTE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIMA CASA

Le disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento promuove il presente bando che disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case.

Data:

23 febbraio 2024

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Descrizione

Il contributo, nella misura massima di euro 15.000,00 viene concesso tenendo conto dei seguenti requisiti e limiti:
a) il contributo viene concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione;
b) la richiesta di acquisto e/o ristrutturazione è soggetta al limite massimo di contributo pari al 50 % della spesa di acquisto e/o ristrutturazione e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto (in un nucleo famigliare può esserci un solo soggetto beneficiario);
c) il contributo può essere concesso a favore di un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona del contributo) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;

d) il contributo è concesso solo a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
In caso di nucleo familiare costituendo, almeno un componente deve essere residente in uno dei comuni non inserito nell’elenco dei piccoli comuni;
e) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
f) l’intervento oggetto di ristrutturazione deve riguardare l’abitazione e non parti comuni dell’edificio, né può riguardare esclusivamente pertinenze dell’edificio;
g) il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
h) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione: nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato;
i) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
j) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;
k) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA: è escluso quindi l’acquisto di arredi;
l) non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l’acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall’arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell’agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32;
m) sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I proponenti devono presentare l’istanza al Comune di Curcuris, entro i seguenti termini:
- Per accedere alle risorse anno 2023 ➔ entro le ore 13:00 del giorno 04/12/2023
- Per accedere alle risorse anno 2024 ➔ entro le ore 13:00 del giorno 15/11/2024
- Per accedere alle risorse anno 2025 ➔ entro le ore 13:00 del giorno 15/11/2025

L’istanza dovrà pervenire mediante consegna a mano all’ufficio protocollo o via pec all’indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it.

Persone

Geom. Rossella Ardu

Amministrativo

Allegati

A cura di

Ufficio Tecnico

14, Via Chiesa, Curcuris, Oristano, Sardegna, 09090, Italia

Email: ufficiotecnico@comune.curcuris.or.it
PEC: tecnico.curcuris@legalmail.it
Telefono: 078391751

Luoghi

Il Territorio di Curcuris

Curcuris, Oristano, Sardegna, 09090, Italia

Telefono: 078391751

Pagina aggiornata il 22/07/2024